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Regolamento abbattimento Piante

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ANMMINISTRATIVE RIGUARDANTI IL TAGLIO DI PIANTE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO PANORAMICO O DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E NEL RIMANENTE TERRITORIOCOMUNALE

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APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 18.12.1987.

Art. 1: Il taglio delle piante ad alto fusto nelle zone comunali soggette a vincolo panoramico o di notevole interesse pubblico nel rimanente territorio è disciplinato da presente Regolamento secondo le norme previste dalla Legge 26.6.1939, n. 1497, riguardante la protezione delle bellezze naturale e dall’art. 20 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, 383;

Art. 2: Le funzioni amministrative relative alla protezione delle bellezze naturali a tutela del paesaggio sono di pertinenza del Comune a norma della legge Regionale 2.11.1979, n. 52;

Art. 3: Fermo restando quanto disposto da Leggi e Regolamenti speciali è assolutamente vietato in tutto il territorio comunale il taglio di qualsiasi pianta ad alto fusto;

Art. 4: Il taglio può essere consentito solo nei casi che le piante costituiscano comprovato motivo di pericolo per persone e/o cose e dovrà sempre essere autorizzato dal Comune a norma dell’art. 2 della Legge Regionale n. 52/79, previo giudizio tecnico del competente ufficio comunale o dal Corpo Forestale dello Stato;

Art. 5: Nelle zone soggette a vincolo panoramico o di notevole interesse pubblico è obbligatorio in tutti i casi il ripristino in essere delle piante abbattute in modo da non alterare le caratteristiche di valore estetico degli immobili ed al fine di non pregiudicare gli effetti della bellezza naturale della località.
Nel rimanente territorio detta obbligatorietà è a giudizio insindacabile del Sindaco che dispone in merito nella autorizzazione rilasciata.

Art. 6: La richiesta motivata per il taglio di piante dovrà essere inoltrata al Sindaco che, visto il parere tecnico e sentita per la zona vincolata la Commissione Intercomunale sui Beni Ambientali, costituita a norma dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 52/792, rilascia o meno l’autorizzazione richiesta.

Nei casi in cui sia ravvisato imminente pericolo per l’incolumità di persone e/o cose il Sindaco, con procedura d’urgenza emetterà, apposita ordinanza di abbattimento dandone nel contempo immediata comunicazione alla C.I.B.A. ed al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 7: E’ fatto obbligo ai proprietari richiedenti della osservanza delle limitazioni e prescrizioni riportate nella autorizzazione rilasciata.

Art. 8: Nelle zone vincolate ai sensi della Legge 1497/39,a garanzia della osservanza delle prescrizioni riportate nella autorizzazione e a garanzia della osservanza delle prescrizioni riportare nella autorizzazione ed a garanzia della rimessa a dimora delle piante abbattute, gli interessati dovranno costituire, tramite versamento in contanti presso la tesoreria comunale, che rilascia quietanza, un deposito cauzionale di£. 200.000 (Lire duecentomila) per ogni pianta abbattuta.

Art. 9: La cauzione verrà restituita dalla G.M. su presentazione della ricevuta vistata dal competente Ufficio comunale a conferma della avventa osservanza disertate nella autorizzazione stessa;

Art. 10: Trascorso il termine di mesi 6 (sei) dal rilascio della autorizzazione e non sia stato provveduto alla sostituzione delle piante abbattute, il Comune provvederà d’Ufficio a quanto prescritto prelevando la somma per la spesa della cauzione versata. All’interessato sarà notificata l’adozione del provvedimento il giorno e l’ora di accesso alla proprietà privata.

Art. 11: Nei confronti degli inadempienti al presente Regolamento o di coloro che effettuano taglio abusivo di piante ad alto fusto in zone soggette a vincolo, il Comune, oltre alle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 12, provvederà ad inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 15 della Legge 1497/39 e art. 734 del Codice Penale. Sarà inoltre provveduto da parte del Comune al ripristino da parte del Comune al ripristino in essere delle piante abbattute a norma della Legge di cui sopra e dell’art. 20 del T.U.L.C.P., addebitandone la spesa che verrà riscossa secondo le norme previste dalla vigente Legge sulla riscossione delle Entrate Patrimoniali dello Stato

Art. 12: Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa fino a £. 1.000.000 (un milione) ai sensi dell’art. 106 e segg. Del T.U.L.C.P. con la procedura prevista della Legger 24.11.81, n. 689.
 
 
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